Condizioni generali di acquisto

Via Cimarosa, 5 - 40033 - Casalecchio di Reno - Bologna
Partita Iva: 00573201209
Numero iscrizione registro imprese: 02362140374
Codice SDI: 7HE8RN5
Condizioni generali di acquisto Multipack
Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra Multipack s.r.l. (di seguito “Acquirente”) ed i propri Fornitori alle quali viene data attuazione per i beni attraverso i singoli ordini e per i servizi mediante accettazione dei singoli preventivi.
Efficacia delle condizioni generali
1.1. Le presenti condizioni generali trovano applicazione ed efficacia nei confronti dei fornitori di beni anche se non sottoscritte nei singoli ordini in quanto allegate nel primo ordine di acquisto e richiamate con apposita nota in quelli successivi. Trovano altresì applicazione per i fornitori di servizi i quali al momento della sottoscrizione del contratto dovranno prendere visione delle presenti condizioni generali pubblicate sul sito web dell’Acquirente.
1.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
1.3. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non verranno espressamente revocate dall’Acquirente ovvero saranno sostituite da nuove condizioni.
1.4. Il Fornitore fornirà i Beni e/o presterà servizi agendo come un operatore indipendente e non come collaboratore commerciale della Società; nulla di quanto contenuto nell’Accordo è volto a costituire una partnership, una joint venture o un rapporto di lavoro tra le Parti. Il Fornitore darà esecuzione all’Accordo in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome della Società.
1.5. Le Condizioni Generali e l’Ordine di Acquisto costituiscono parte integrante ed essenziale dell’Accordo. Le Condizioni Generali troveranno sempre applicazione, fatto salvo il caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto che disciplini diversamente termini e condizioni di fornitura di determinati Beni o servizi; in tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore.
Ordini
2.1. Alla richiesta dell’Acquirente deve seguire entro 5 giorni l’offerta da parte del Fornitore, nella quale devono essere dettagliati il prodotto o il servizio, i prezzi, le quantità e le condizioni di vendita.
2.2. La conferma dell’ordine da parte del Fornitore deve essere data per iscritto, comunicando ogni eventuale problematica o criticità: l’ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all’Acquirente. Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato dall’Acquirente nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di 5 giorni di
calendario dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii all’Acquirente una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di 5 giorni di calendario dall’invio dello stesso. Rimane inteso che laddove il Fornitore accetti l’Ordine di Acquisto espressamente o tramite la consegna dei Beni, l’Accordo si intende perfezionato tra le Parti. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell’esecuzione delle suddette lavorazioni; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l’inizio dell’esecuzione all’Acquirente.
2.3. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a soggetti terzi in tutto o in parte la fornitura dei Beni e/o dei servizi oggetto dell’ordine, fatto salvo quando l’acquirente lo autorizza per iscritto. Il Fornitore, in ogni caso di ricorso a subfornitori, rimarrà responsabile in via solidale con questi ultimi nei confronti dell’Acquirente della corretta esecuzione delle attività loro affidate e dell’osservanza, da parte dei predetti subfornitori, degli obblighi previsti in capo al Fornitore. Resta altresì inteso che il ricorso a subfornitori non potrà, in nessun caso, comportare alcun incremento dei corrispettivi di cui all’ordine né alcun onere economico o costo di qualsiasi genere in capo all’Acquirente. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che i subfornitori rispettino le condizioni generali dell’acquirente, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essi, con particolare riferimento a quelle inerenti: alle Specifiche Tecniche, alla sicurezza, alla riservatezza, alla continuità della fornitura dei Beni e/o Servizi, alle coperture assicurative, alle prescrizioni relative al personale impiegato. Resta espressamente inteso che il Fornitore manleverà e terrà indenne l’Acquirente da ogni sorta di onere, spesa, perdita, danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in relazione alla violazione da parte dei subfornitori di qualsiasi obbligo previsto in capo ad esso.
2.4. L’accettazione dell’ordine rende il Fornitore pienamente garante del fatto che i Beni ed i servizi forniti siano conformi alle leggi vigenti ed in particolare di settore.
Beni
3.1. Eventuali caratteristiche tecniche richieste dall’Acquirente nell’ordine, od in altro atto conseguente, per i beni oggetto della fornitura fanno parte integrante delle condizioni generali e/o del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art.1497 del Codice civile.
3.2. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Modalità di consegna
4.1. La consegna dei Beni avviene franco destino, nel luogo indicato nell’ordine.
4.2. I Beni devono essere imballati a cura del fornitore secondo le modalità previste per salvaguardare l’incolumità del singolo Bene ordinato. Il costo dell’imballaggio, salvo diversi accordi tra le Parti e specificati per iscritto nell’ordine, è a carico del Fornitore.
4.3. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita Beni si trasferisce dal Fornitore all’Acquirente esclusivamente al momento dell’avvenuto scarico presso il luogo indicato nell’ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall’Acquirente. L’Acquirente che ritira con mezzo proprio la fornitura sarà responsabile esclusivamente se la merce viene danneggiata durante il trasporto. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l’eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso, tenuto conto che il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarli da eventuali danni.
4.4. Su ogni collo deve essere apposto il codice dell’articolo ivi contenuto, affinché risulti agevole l’identificazione di ogni singolo Bene al momento del ritiro e/o della consegna. Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell’ordine. In difetto, la consegna dei Beni contrattuali potrà anche essere rifiutata dall’Acquirente. Il pallet consegnato unitamente alla fornitura non potrà essere addebitato automaticamente all’Acquirente. L’Acquirente deciderà per ogni singolo ordine se procedere all’acquisto del pallet consegnato, in caso contrario lo metterà a disposizione del fornitore per il ritiro.
4.5. La fattura deve essere trasmessa tramite Sistema Di Interscambio (SDI) e una copia di cortesia deve essere spedita agli uffici amministrativi dell’Acquirente o messa a disposizione in formato elettronico. Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell’ordine.
Termini di consegna
5.1. Per la consegna dei Beni farà fede la data di ricezione presso l’Acquirente.
5.2. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate preventivamente dall’Acquirente. Qualora il fornitore consegnasse una quantità superiore a quella indicata nell’ordine l’Acquirente si riserva di accettare o rifiutare l’eccedenza. Nell’ipotesi in cui l’Acquirente rifiutasse la fornitura eccedente il fornitore dovrà organizzare il ritiro a sue spese entro 5 giorni dal rifiuto.
5.3. I termini di consegna convenuti e riportati sull’ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell’art.1457 del Codice civile. Nel caso di ritardo della consegna l’Acquirente si riserva di accettare la merce consegnata tardivamente rispetto il termine convenuto. Nel caso di consegna parziale non autorizzata, l’Acquirente avrà diritto di trattenere la fornitura nell’attesa di ricevere entro i successivi 5 giorni la restante merce ordinata sospendendo il pagamento fino alla consegna di tutti i Beni ordinati. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi intercorsi tra le parti.
5.4. Per il ritardo della consegna, con esclusione dei casi di forza maggiore, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 5% del valore totale della fornitura dalla terza settimana di ritardo per ciascuna settimana di ritardo, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di sospendere i pagamenti in relazione alla consegna dei beni o servizi indicati nell’ordine di acquisto e chiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni riscontrati. Fermo restando quanto sopra disposto, il ritardo del Fornitore che si protragga oltre 4 settimane dalla data prevista per la consegna dei beni, costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto, a norma dell’art.1456 del Codice civile, sempre fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Prezzo
6.1. I beni e i servizi saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto o stabiliti in separati preventivi/accordi scritti tra le parti.
6.2. Il prezzo stabilito è omnicomprensivo e al netto dell’IVA o altri oneri fiscali applicabili. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati dall’Acquirente in forma scritta e a seguito di presentazione di prova documentale.
6.3 Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione accettata da entrambe le parti.
Termini di pagamento
7.1. Il prezzo verrà pagato nei termini e nelle modalità specificate nel singolo ordine di acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale. Nell’ipotesi di consegna parziale non autorizzata dall’Acquirente il prezzo verrà da questi pagato a decorrere dalla consegna totale della merce ordinata. La modalità di pagamento prevista, salvo diversi accordi pattuiti, è:
- Per i fornitori di prodotti bonifico bancario 90 d.f.f.m. (data fattura fine mese)
- Per i Fornitori di servizio bonifico bancario 60+10 d.f.f.m.
7.2. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i beni non siano affetti da vizio alcuno né da difformità. Il pagamento della fattura non costituisce accettazione dei prodotti forniti.
7.3. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno di emissione della fattura, che non potrà essere anticipata rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull’ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull’ordine, salvo diverso accordo tra le parti.
7.4. L’Acquirente non autorizza l’addebito, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, di spese di emissione di trattenute, ricevute bancarie o interessi moratori a proprio carico.
Incedibilità del credito
8.1. In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi, salvo che l’Acquirente abbia autorizzato la cessione.
Garanzie
9.1. Il Fornitore garantisce che i Beni sono:
a) conformi all’ordine, alle previsioni contenute nelle presenti condizioni generali di acquisto, alle specifiche tecniche e a quanto espressamente convenuto con l’Acquirente;
b) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza, pertanto alcune categorie di Beni dovranno risultare altresì provviste dei seguenti documenti:
- manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di conformità per il marchio CE per Beni forniti dal fabbricante o dall’importatore;
- dichiarazione d’origine e certificazione della materia prima su richiesta dell’acquirente; - dichiarazione REACH per Beni costituiti da sostanze chimiche e dichiarazione ROHS per sostanze pericolose (es: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, befenil polibromurati) utilizzate per comporre apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- WPS in saldatura per Beni progettati dall’acquirente per i quali siano state evidenziate nei disegni tecnici saldature critiche;
- Certificato 2.2 per Beni forniti dal produttore;
- i fornitori di servizi che svolgeranno delle prestazioni, anche in virtù di un contratto di appalto, presso la sede di Multipack s.r.l. dovranno fornire i seguenti documenti inderogabilmente 10 giorni prima dell’inizio dei lavori:
1. copia vigente del certificato di iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato;
2. copia o sintesi della relazione sulla valutazione dei rischi relativamente alle attività che verranno svolte presso MULTIPACK SRL . e/o POS;
3. elenco del personale, nominativi e qualifica di ciascun dipendente che svolgerà la prestazione lavorativa presso MULTIPACK SRL;
4. posizione INAIL INPS;
5. D.U.R.C. (documento unico di Regolarità Contributiva) o, qualora non fosse disponibile nelle tempistiche indicate, può essere anticipata la copia del modello DM10 o del modello F24;
6. il nominativo della persona incaricata a dirigere i lavori e del suo eventuale sostituto;
7. copia della Polizza assicurativa R.C.T. e/o .R.C.O. con l’indicazione del periodo di validità e dei massimali indennizzabili;
8. documentazione comprovante la partecipazione dei lavoratori che svolgeranno la prestazione lavorativa presso Multipack s.r.l. a corsi di formazione\informazione in materia di sicurezza sul lavoro.
c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione ove previsto;
d) compatibili con eventuali parti che dovranno essere assemblate o montate sui Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite dall’Acquirente;
e) idonei all’uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti dall’Acquirente e che dovessero essere stati da quest’ultima portati a conoscenza del Fornitore;
f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
9.2 L’Acquirente non acquista beni di cui la materia prima è costituita da materiale ferroso di provenienza cinese e su richiesta dell’Acquirente il fornitore deve fornire la Dichiarazione d’origine.
9.3 In ragione di quanto indicato sopra, il Fornitore risponde delle conseguenze derivanti dalla consegna di beni che risulta in qualsiasi modo difforme rispetto all’ordine ed alle specifiche tecniche; della difformità dei beni alle normative vigenti in Italia e nell’Unione Europea, con particolare riguardo alla sicurezza dei beni; dei difetti di progettazione, produzione e conservazione, manlevando l’Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio. Il Fornitore si impegna a comunicare all’Acquirente tempestivamente la ricezione di eventuali notifiche di violazioni di leggi, regolamenti e/o normative in materia di esportazione che possano avere un effetto sull’Acquirente.
9.4. Il Fornitore garantisce i beni per vizi e difetti che risultano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna dei beni, in osservanza delle disposizioni del codice civile agli artt. 1490-1495 c.c.
9.5. L’accettazione dei beni consegnati all’Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l’Acquirente di disimballare i beni al momento dell’accettazione. In ogni caso, i beni ricevuti dall’Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate non oltre 3 mesi dalla loro consegna. Qualora l’acquirente dovesse accertare delle difformità rispetto all’ordine o la presenza di vizi il fornitore è tenuto entro 3 giorni dalla denuncia a fornire riscontro, in caso contrario Multipack si riserva di agire per proprio conto al fine di porre rimedio alla problematica insorta addebitando tutte le spese patite al fornitore.
9.6. Nell’ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta dell’Acquirente, alternativamente a: a) ritirare e riparare o sostituire i beni difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. La garanzia opererà anche per i beni venduti e consegnati ai clienti dell’Acquirente; b) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato; c) comunicare la risoluzione per inadempimento dell’ordine relativo ai beni difettosi o non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati dall’Acquirente in relazione ai beni difettosi o non conformi. L’opzione tra i rimedi di cui ai punti a), b), c) deve essere esercitata dall’Acquirente entro 30 giorni dalla denuncia del vizio o difetto. La circostanza che l’Acquirente abbia chiesto l’eliminazione della non conformità ai sensi del punto a) non preclude alla stessa l’esercizio dei diritti previsti al punto b) ed al punto c) se il Fornitore non provveda ad eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato dall’Acquirente.
9.7. In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dai precedenti articoli, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art. 9.1, l’Acquirente avrà diritto di:
a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi;
b) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.
9.8. I beni riscontrati non conformi all’ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei beni stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali perduti.
9.9. Il Fornitore manleva l’Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai beni forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne l’Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo dei beni difettosi, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti dell’Acquirente.
9.10. Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 9 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni.
9.11. L’utilizzo del marchio Multipack è consentito esclusivamente al titolare del marchio stesso, pertanto l’uso improprio da parte di terzi comporterà nei confronti di questi azioni per contraffazione e/o concorrenza sleale. I Fornitori non possono utilizzare sui loro beni marchi con maggiore visibilità del marchio Multipack al fine di non destare confusione nel cliente finale circa l’identità del costruttore Multipack s.r.l.
Cause di forza maggiore
10.1. Il Fornitore e/o l’Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
10.2. Il fornitore che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare all’Acquirente, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. La comunicazione deve essere effettuata all’Acquirente a mezzo PEC all’indirizzo multipacksrl@pec.it. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
10.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 30 giorni, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.
Riservatezza di dati ed informazioni
11.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall’Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall’Acquirente, ai beni di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all’azienda dell’Acquirente, etc.
11.2. L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all’Acquirente da questi indicate come riservate. Devono considerarsi come riservate i disegni, le specifiche ed ogni altra documentazione tecnica fornita per l’espletamento dell’ordine.
Assicurazione
12.1. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti dell’Acquirente, il Fornitore di servizi si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile con un massimale proporzionato al valore dell’affare.
12.2. Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore di prodotto gli metterà a disposizione copia della polizza assicurativa RC prodotto e del certificato di pagamento del relativo premio.
Risoluzione per inadempimento
13.1. L’Acquirente in qualsiasi momento potrà comunicare la risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che l’Acquirente indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
a) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dell’ordine e dei crediti derivanti dallo stesso;
b) sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 (Modalità e termini di consegna);
c) sia inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 9 (Garanzie);
d) sia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 11 (riservatezza di dati ed informazioni);
e) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente dell’Acquirente;
f) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell’avviamento dell’Acquirente o dei suoi beni.
13.2 L’Acquirente non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per via di detta risoluzione.
13.3 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture di Beni e/o Servizi non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie
14.1. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, le Condizioni Generali, gli Ordini di Acquisto e gli accordi sono disciplinati dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale dell’Acquirente.
14.2. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede legale dell’Acquirente, e pertanto il Tribunale Ordinario di Bologna.
Trattamento dei dati personali
15.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e della gestione amministrativo-contabile dell’ordine, ciascuna Parte potrà comunicare all’altra Parte i dati personali come definiti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018.
15.2. I Dati Personali del Fornitore saranno trattati a norma di legge, secondo l’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Acquirente.